Con un’apposita sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito che nessun condomino può provvedere in maniera autonoma a tagliare uno o più alberi del giardino condominiale appellandosi all’art. 1102 c.c..
Infatti, questo articolo pone alcuni limiti all’autonomia del singolo, tra i quali esiste il divieto di alterare l’estetica dell’edificio, che non può essere deteriorata neppure con una delibera dell’assemblea.